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LEGGI E REGOLAMENTI |
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LEGGE 25 marzo 1985 n. 106 Disciplina del volo da diporto o sportivo 1-4-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA N. 78 La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dellarticolo 743 del codice della navigazione. Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con propri decreto, determina le
modifiche e le integrazioni da apportare allallegato annesso alla presente legge,
che si rendano necessarie in relazione allevoluzione della tecnica e alla sicurezza
della navigazione e del volo da diporto o sportivo. Art. 2 Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, vie disposto in ordine:
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto
con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura
temporanea allattività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui
allart. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione
aerea, sia civile che militare. Art. 3 Il Ministro dei trasporti si avvale dellAero club dItalia per quanto attiene allo svolgimento dellattività preparatoria per luso degli apparecchi di cui allart. 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui allart. 2 della presente legge. Le tariffe fissate dallAero club dItalia per
lespletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette
allapprovazione del Ministero dei trasporti. Art. 4 Per linosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui allart. 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dellattività preparatoria per luso degli apparecchi di cui allart. 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000. Se linosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni. Se linosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000. Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Lufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui allart. 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1985.
N O T E
DECRETO 19 novembre 1991 30.12.1991 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 304 DECRETO 19 novembre 1991 - Modificazioni ed integrazioni allallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo.
- Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; - Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente listituzione dellIspettorato generale dellaviazione civile; - Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale lIspettorato generale dellaviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dellaviazione civile, - Visto lart. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo; Considerata la necessità di operare ladeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria "Ultraleggeri"; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo; Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo, Decreta: Il testo dellallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle "Modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", è sostituito dal seguente:
Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 80. Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 100. Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo. Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
Lattività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nellattività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404. E altresì consentito luso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
N O T E Avvertenza: Note alle premesse: "Art. 1. - Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dellart. 743 codice navale. Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nellallegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare allallegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione allevoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo". - il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985.
DPR n° 404 13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 215 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
Capo I PRESCRIZIONI GENERALI Responsabilità per la condotta dei voli Il pilota, oltre che allosservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dellinizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dellapparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità. Art. 2 Art. 3 Il decollo e latterraggio possono essere effettuati
su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre
dellarea e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità
civili e militari.
Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dallart. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato. Art. 5 Capo II NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA Art. 6 Art. 7 E fatto divieto di effettuare attività di volo in
prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di
collisione. Art. 8 Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, lapparecchio che ha laltro sulla sua destra deve dare la precedenza. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti. Art. 9 Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione. Lapparecchio sorpassante ha la precedenza sullapparecchio sorpassato. In nessun caso questultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo. Art. 10 Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per latterraggio. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi latterraggio, lapparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore. Art. 11 I provvedimenti di cui allart. 2, terzo comma della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni allattività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dellAero club dItalia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
ACCERTAMENTO DI IDONEITA PER LATTIVITA DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO Art. 12 Art. 13 Le visite mediche per la certificazione dellidoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dellinizio dellattività preparatoria. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per lesercizio dellattività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo. Art. 14 Lidoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dellAeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dellA.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale. Art. 15 I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato didoneità, di cui allart. 14, sono i seguenti:
Capo IV ATTIVITA PREPARATORIA E DIDATTICA Art. 16 Art. 17 Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dellattestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:
Art. 18 I programmi didattici dei corsi previsti dallart. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dellaero club dItalia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:
Art. 19 Lattestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dallAero club dItalia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club dItalia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione civile. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 20 Prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore Le prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
Capo V ASSICURAZIONE Art. 21 Art. 22 Art. 23 Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se lorganizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose. Restano ferme le regole generali in materia di
assicurazione obbligatoria degli apparecchi. Art. 24 Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, lAero club dItalia procederà allattribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale dellaviazione civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
DPR n° 207 26.6.1993 GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 148 28 aprile 1993, n. 207 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Lart 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - Lart. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). - Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dallAero Club dItalia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto: Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dellapparecchio. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
LAero club dItalia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. LAero club dItalia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso. La targa metallica, delle dimensioni di cm. 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sullapparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm. 30 x cm. 15 sulla parte inferiore dellala. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono sempre essere tenuti a bordo. In caso di passaggio di proprietà dellapparecchio è fatto obbligo allacquirente di darne avviso, entro otto giorni, allAero club dItalia. In caso di distruzione dellapparecchio tale obbligo compete al proprietario. Il proprietario dellapparecchio ha lobbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b). LAero club dItalia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, lapparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dellallegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dellapparecchio." 1. Lart. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
Lattività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dallalba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. Salvo quanto previsto dal comma 3, lattività è consentita fino ad unaltezza massima di 500 piedi (15o metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai % Km. Dagli aeroporti non ubicati entro ATZ ( Aerodrome Traffic Zone). Nei giorni di Sabato, Domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale. E altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate allAero club dItalia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dellaviazione civile, competente per la valutazione finale e leventuale rilascio dellautorizzazione. E vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo." 1. Lart. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Attestato di idoneità).- Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dallAero club dItalia. Lattestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dallAero club dItalia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione civile. Possono aspirare al rilascio dellattestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno. Per ottenere il rilascio dellattestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche linesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dellordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato. Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dellAero Club dItalia, nellattestato di cui al comma 1. Alla scadenza linteressato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dellattestato e per lannotazione, sullo stesso, della nuova scadenza. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare lattività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dellAero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante allattività di volo da diporto o sportivo rilasciato dallautorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dallAe.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto." 1. Lart. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).- Lattività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dellattività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dallAero club dItalia, secondo le modalità ed i criteri da questultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate allAero club dItalia. E condizione per la legittimità dellesercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti lassicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi." 1. Lart. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi).- I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dallassicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dallassicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo. Allosservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dellapparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che lobbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa." 1. Lart. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa).- Massimale non inferiore a 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose; Estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dallassicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dellassicuratore verso lautore del danno; Estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave; Obbligo dellassicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui; Divieto, per lassicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano leventuale contributo dellassicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dellassicuratore verso lassicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto; Durata della copertura non inferiore a mesi 6; Estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dallassicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
LEGGE 29
MAGGIO 1954 N. 340 Riordinamento dell'Aero club d'Italia La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato: Art. 1 L’Aero Club d’Italia eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n.1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stati Italiano. L’Aero Club d’Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Art. 2 L’Aero Club d’Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l’organizzazione e lo svolgimento. Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall’Aero Club d’Italia. L’Aero Club d’Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all’Aero Club d’Italia, che provvede a richiedere il nulla osta del Ministero della difesa o l’autorizzazione del prefetto o del Ministero dell’interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province. Art. 3 L’importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati carnet de passages en douane, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall’ente federato dello Stato da cui l’aeromobile proviene. La garanzia a favore dell’Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell’eventualità di mancata riesportazione è prestata dall’Aero Club d’Italia. Art4. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell’aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l’Aero Club d’Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art.5 A titolo di concorso delle spese afferenti alle funzioni affidate all’Amministrazione dallo Stato all’Aero Club d’Italia ed alle altre attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell’Aero Club d’Italia. Art.6 Le deliberazioni degli organi dell’Aero Club d’Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, presentazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest’ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l’esecuzione. Art.7 Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l’attività dell’Aero Club d’Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell’Ente o la nomina di un commissario straordinario. Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell’Ente e procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariali concernenti il riordinamento dell’Ente, qualora attengano alla struttura organica dell’Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all’approvazione dei Ministri della difesa e del tesoro. Art.8 Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l’interro e per il tesoro, sarà approvato un nuovo statuto dell’Aero Club d’Italia. Art.9 Con apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione
dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di
assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento
economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale
comunque necessario per le esigenze funzionali dell’Ente. |
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Ultimo aggiornamento: 28-04-07
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